BDZ Studio Associato
Studio Basso De Bortoli Zambelli Dottori Commercialisti · Revisori Legali · Consulenti del Lavoro
Nota Informativa · Area Lavoro
Patente a Crediti nei Cantieri
Riepilogo e novità dopo la conversione in Legge del Decreto Sicurezza
Marzo 2026
01

Panoramica dell'istituto

Fonti normative e iter legislativo

La patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili è in vigore dal 1° ottobre 2024. L'istituto è stato introdotto dal D.L. n. 19/2024 (Decreto PNRR), convertito dalla L. n. 56/2024, che ha profondamente modificato il D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 27, 90 e 157).

Aggiornamento: Il D.L. n. 159/2025 (Decreto Sicurezza), convertito nella L. n. 198/2025, ha introdotto importanti novità applicabili alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2026. La presente circolare illustra la disciplina aggiornata.
1
Marzo 2024
D.L. n. 19/2024 – Decreto PNRR
Introduzione dell'istituto. Modifiche agli artt. 27, 90 e 157 del D.Lgs. n. 81/2008.
2
Settembre 2024
D.M. n. 132/2024 + Circolare INL n. 4/2024
Decreto attuativo del Ministero del Lavoro. Regole operative e portale telematico.
3
1° ottobre 2024
Entrata in vigore dell'obbligo
Obbligo di possesso della patente per operare nei cantieri temporanei o mobili.
4
10 luglio 2025
D.D. n. 43/2025 – Novità procedurali
A seguito del parere del Garante della Privacy n. 284/2025: nuove procedure di richiesta, crediti aggiuntivi, visualizzazione dati.
5
1° gennaio 2026 Nuovo
L. n. 198/2025 – Decreto Sicurezza convertito
Inasprimento sanzioni lavoro nero, decurtazione immediata a seguito di verbale, sanzione minima raddoppiata a 12.000 euro.
02

Soggetti destinatari

Chi è obbligato al possesso della patente

Il criterio identificativo è il luogo di lavoro (cantiere temporaneo o mobile), non la tipologia di impresa. Tutti i soggetti che operano fisicamente in cantiere sono obbligati.
Obbligo Soggetti obbligati
+
  • Imprese (anche non edili) che operano fisicamente in cantiere
  • Lavoratori autonomi, comprese le imprese individuali senza dipendenti
  • Aziende e lavoratori stranieri operanti in cantieri italiani
  • Idraulici, vetrai, fornitori di porte/finestre che operino per il montaggio in cantiere
  • Archeologi e restauratori
Esclusioni Soggetti esclusi
+
  • Chi effettui mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (incluse le operazioni di carico/scarico con attrezzature)
  • Imprese con attestazione SOA in classifica III o superiore (art. 100, c. 4, D.Lgs. n. 36/2023), indipendentemente dalla categoria
  • Impresa affidataria non esecutrice (puro General Contractor) il cui personale svolga in via esclusiva prestazioni intellettuali
Definizione Cantiere temporaneo o mobile
+

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008). Include:

  • Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione di opere fisse o temporanee
  • Opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche
  • Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati
  • Impianti elettrici (parti strutturali)
03

Requisiti per il rilascio

Condizioni da autocertificare al momento della domanda

L'INL rilascia la patente in formato digitale. Il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (responsabilità penale per dichiarazioni mendaci).

🏛️
a)
CCIAA
Iscrizione alla Camera di Commercio (sempre obbligatoria, salvo eccezioni)
📚
b)
Formazione
Adempimento obblighi formativi ex D.Lgs. n. 81/2008 per datori, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi
c)
DURC
Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità
📋
d)*
DVR
Documento di Valutazione dei Rischi (non richiesto a lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti)
🧾
e)*
Reg. fiscale
Certificazione ex art. 17-bis, cc. 5 e 6, D.Lgs. n. 241/1997 (nei casi previsti)
🦺
f)*
RSPP
Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (nei casi previsti)
(*) I requisiti d), e) e f) si applicano solo «nei casi previsti dalla normativa vigente». Il portale consente di dichiarare la «non obbligatorietà» o l'«esenzione giustificata» per ciascuno.

Accesso al portale

La domanda si presenta tramite il portale INL con accesso via SPID personale, CIE, CNS o eIDAS (sistema PAC). Entro 5 giorni dal deposito occorre informare il RLS / RLST.

Possono presentare la domanda il legale rappresentante o il lavoratore autonomo, anche tramite delegato con delega conferita telematicamente.

04

Punteggio e crediti

Meccanismo di attribuzione, decurtazione e recupero

Crediti iniziali
30
Punteggio di partenza al rilascio della patente
Soglia minima operativa
15
Sotto questa soglia non è possibile operare in cantiere
Crediti massimi
100
Tetto massimo raggiungibile con bonus e buona condotta

Incremento crediti

Anzianità aziendale
+

In ragione della storicità dell'impresa (anzianità iscrizione CCIAA): fino a +10 crediti. Accreditamento automatico dal portale dal 10 luglio 2025.

Buona condotta biennale
+

+1 credito per ogni biennio senza decurtazioni, fino a un massimo di +20 crediti. Se contestate violazioni, l'incremento è sospeso per 3 anni dalla definitività del provvedimento.

Investimenti in sicurezza e formazione
+
  • Attività, investimenti o formazione in salute e sicurezza: fino a +30 crediti
  • Attività, investimenti o formazione su altri temi: fino a +10 crediti

Dettaglio nella tabella allegata al D.M. n. 132/2024.

Completamento lavori: Se la patente scende sotto i 15 crediti, è consentito completare i lavori in corso esclusivamente se già eseguiti per una quota superiore al 30% del valore contrattuale.
Revoca: La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sui requisiti. Dopo 12 mesi dalla revoca è possibile richiedere una nuova patente.
05

Novità Decreto Sicurezza

Modifiche applicabili dal 1° gennaio 2026 (L. n. 198/2025)

Attenzione: Le seguenti novità si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2026. Per le violazioni precedenti continua ad applicarsi la disciplina originaria. Gli ispettori sono tenuti a verificare la data dell'illecito.

1. Decurtazione immediata per lavoro irregolare

Per le violazioni di cui ai nn. 21 e 24 dell'Allegato I-bis (lavoratori in nero, stranieri, minori, beneficiari RdC/AdI/SFL), la decurtazione avviene direttamente a seguito della notifica del verbale di accertamento, senza attendere l'ordinanza-ingiunzione definitiva.

L'INL utilizza anche le informazioni del Portale Nazionale del Sommerso (PNS) (art. 10, D.Lgs. n. 124/2004).

Reversibilità: Se intervengono circostanze che incidono sull'efficacia del verbale (es. archiviazione, annullamento dell'O.I. da parte del giudice), i crediti decurtati vengono riassegnati.

2. Deroga al limite di decurtazione

Per il lavoro irregolare (nn. 21 e 24) non si applica il limite ordinario di decurtazione massima pari al doppio della violazione più grave. In caso di più lavoratori in nero, la decurtazione è cumulativa:

Lavoratore in nero (n. 21)
−5 crediti / lavoratore
Per ogni lavoratore irregolare, a prescindere dalla durata
Aggravante (n. 24)
−1 credito aggiuntivo
Per ciascun lavoratore straniero, minore, beneficiario RdC/AdI/SFL

3. Infortuni gravi – Trasmissione dalla Procura

In caso di infortuni con morte o inabilità permanente (assoluta o parziale) con sospensione cautelare della patente, le competenti Procure della Repubblica trasmettono tempestivamente all'INL le informazioni necessarie. I provvedimenti sono adottati previa valutazione degli elementi contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo del sinistro.

4. Sanzione minima raddoppiata

La sanzione per operare senza patente (o con meno di 15 crediti) passa da 6.000 euro a 12.000 euro come importo minimo, fermo restando il 10% del valore dei lavori affidati.

06

Regime sanzionatorio

Sanzioni per imprese, lavoratori autonomi e committenti

Sanzione operare senza patente / sotto 15 crediti
10%
Del valore dei lavori affidati nel cantiere specifico
Minimo sanzione Dal 2026
€ 12.000
Raddoppiato dal Decreto Sicurezza (prima € 6.000). Non soggetta a diffida ex art. 301-bis D.Lgs. 81/2008.
Esclusione lavori pubblici
6 mesi
Interdizione dalla partecipazione a appalti pubblici

Sanzione per il committente

Il committente o responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente (o SOA) delle imprese esecutrici o lavoratori autonomi — anche nei casi di subappalto — è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91.

Verifica obbligatoria: Il committente ha un obbligo attivo di verifica. Non è sufficiente ricevere una dichiarazione dall'appaltatore; è necessario accedere al portale INL per riscontrare lo stato della patente.
07

Tabella decurtazioni

Allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008 – aggiornato L. n. 198/2025

Le righe 22 e 23 sono soppresse per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026. La decurtazione per lavoro nero è unificata al rigo 21 con 5 crediti per lavoratore.
N. Fattispecie di violazione Crediti decurtati
1Omessa elaborazione del DVR−5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione−3
3Omessi formazione e addestramento−2
4Omessa costituzione del SPP o nomina del RSPP−3
5Omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)−3
6Omessa fornitura del DPI contro cadute dall'alto−2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto−3
8Mancata installazione delle armature di sostegno−2
9Lavori in prossimità di linee elettriche senza disposizioni idonee−2
10Presenza di conduttori nudi in tensione senza protezioni−2
11Mancanza di protezione contro contatti diretti e indiretti−2
12Omessa vigilanza sulla rimozione/modifica dei dispositivi di sicurezza−2
13Omessa notifica all'organo di vigilanza per lavori con rischio amianto−1
14Omessa valutazione rischio ordigni bellici inesplosi−3
15Omessa valutazione rischio biologico e da sostanze chimiche−3
16Omessa individuazione zone controllate/sorvegliate (D.Lgs. n. 101/2020)−3
17Omessa valutazione rischio annegamento−2
18Omessa valutazione rischi pozzi, sterri sotterranei e gallerie−2
19Omessa valutazione rischi da impiego di esplosivi−3
20Omessa formazione lavoratori in ambienti confinati (D.P.R. n. 177/2011)−1
21 2026 Lavoratore irregolare (in nero) – per ciascun lavoratore −5
22 Soppresso per violazioni dal 1° gennaio 2026 −2
23 Soppresso per violazioni dal 1° gennaio 2026 −3
24 2026 Aggravante per lavoratore in nero straniero, minore, beneficiario RdC/AdI/SFL – in aggiunta al n. 21, per ciascun lavoratore −1 add.
25Infortunio con inabilità temporanea assoluta > 60 giorni−5
26Infortunio con inabilità permanente parziale−8
27Infortunio con inabilità permanente assoluta−15
28Infortunio mortale−20
29Malattia professionale da violazione norme prevenzione−10
08

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